Ulteriore oggetto di interesse è voler capire se sia giusto pretendere il rimborso di una spesa straordinaria effettuata senza nessun accordo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16175 del 2015 ha sancito un’importante principio che ha come fulcro fondamentale il preminente interesse del minore.
La Corte Suprema, ha dato ancora una volta torto all’uomo, sostenendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.