In tema di spese di conservazione della cosa comune, l’articolo 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso solo se ha precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti. Ne consegue che solo in caso di inattivita’ di questi ultimi egli puo’ procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, Incombe quindi su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessita’ dei lavori.
Corte di cassazione – Sentenza 20283/2017