Per la Suprema Corte, in un provvedimento recentissimo, il giudice non può respingere la richiesta del divorziato che chieda la riduzione dell’assegno di mantenimento della prima figlia, senza valutare le esigenze di crescita degli altri figli avuti da una successiva relazione.
La Corte ha accolto il ricorso di un padre che si era visto negata la riduzione dell’assegno di mantenimento versato nei confronti della figlia nata dal precedente matrimonio, avendo avuto in un successivo matrimonio altri tre figli. Il Tribunale aveva accolto il ricorso in modifica ma la Corte d’Appello lo aveva riportato nella misura originaria. In Cassazione l’uomo ha evidenziato come nel secondo grado si siano considerate le sole esigenze di vita della prima figlia, senza considerare quella degli altri tre figli. Per la Cassazione, il giudice di merito ha analizzato la sola dimensione statica, anziché in quella dinamica, che gli avrebbe imposto di tener conto delle accresciute esigenza materiali delle altre figlie del ricorrente. Per la Cassazione , la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare il reddito globale del ricorrente e se e in quale misura le circostanze sopravvenute (la nascita dei nuovi figli) avessero alterato l’equilibrio economico raggiunto tra le parti alla data di divorzio, adeguando eventualmente l’importo alla nuova situazione patrimoniale riscontrata. Dall’accoglimento del ricorso ne è conseguita la cassazione della sentenza con rinvio affinchè venga operata tale indagine. Corte di Cassazione, sesta sezione civile, l’ordinanza n. 2620/2018